La forza maggiore non esclude la plusvalenza
I principi sanciti con riferimento all’agevolazione prima casa non possono essere applicati in assenza di obbligo
Il fatto che l’acquirente dell’immobile, pur volendo fissare la residenza nell’immobile acquistato, non vi sia riuscito a causa dell’occupazione di esso da parte dell’(ex) conduttore e abbia, quindi, dovuto vendere l’immobile medesimo prima di 5 anni, non configura elemento idoneo a escludere la plusvalenza sulla successiva cessione, atteso che, in tal caso, non può trovare applicazione il principio della “forza maggiore”.
Questo è il principio desumibile dall’ordinanza n. 4757, depositata ieri, con cui la Corte di Cassazione esamina un’interessante questione sull’applicazione del principio giurisprudenziale di “forza maggiore” alle plusvalenze da cessione di immobili di cui all’art. 67 comma 1 lett. b) del TUIR.
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