Il mancato invito a comparire post accertamento può invalidare l’atto
L’invito preventivo rende inammissibile la successiva domanda di adesione
Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DLgs. 218/97, il contribuente può presentare domanda di adesione quando riceve l’avviso di accertamento, e ciò, in costanza dei requisiti di legge, causa la sospensione per novanta giorni del termine per il ricorso.
Il successivo quarto comma prevede che a seguito dell’istanza del contribuente, l’ufficio, entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, “anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire”.
Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza, la mancata convocazione del contribuente non comporta la nullità dell’atto impositivo (Cass. 17 ottobre 2014 n. 21991 e Cass. 1° giugno 2016 n. 11438).
L’interpretazione desta perplessità, specie in un contesto, come ...
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