Il giudicato per vizio di motivazione non si estende agli altri anni
La decisione su un profilo formale non preclude l’esame del merito delle liti sulla stessa questione
Il giudicato esterno formatosi in relazione ad un’annualità per vizio di motivazione dell’accertamento non si estende ad altre controversie tra le stesse parti aventi ad oggetto accertamenti relativi ad annualità diverse: la sentenza, pur divenuta definitiva, non estende i suoi effetti ad altre controversie fra le stesse parti che riguardano il medesimo rapporto tributario. La decisione che chiude la controversia sotto il profilo formale dell’atto opposto non può precludere l’esame del merito delle liti che riguardano la stessa questione ma si riferiscono a un’annualità d’imposta diversa.
È quanto emerge dall’ordinanza n. 5766 del 3 marzo 2021 con cui la Cassazione ha rigettato il ricorso di un contribuente.
La vicenda riguardava un avviso di accertamento
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