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FISCO

Nuove percentuali di compensazione per il legno con effetti sulla dichiarazione IVA

Le Entrate indicano come compilare i quadri VE e VF del modello IVA 2021 in assenza dell’aggiornamento con la nuova percentuale

/ Corinna COSENTINO

Martedì, 9 marzo 2021

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Con il DM 5 febbraio 2021, adottato in attuazione dell’art. 1 comma 662 della L. 145/2018, sono state innalzate dal 6% al 6,4% le percentuali di compensazione IVA applicabili dai produttori agricoli alle cessioni di prodotti di cui ai nn. 43) e 45) della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, vale a dire:
- legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01);
- legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04).

Le nuove percentuali, in base a quanto disposto dal decreto in parola, sono efficaci dal 1° gennaio 2020. Ciò significa che i produttori agricoli, avendo applicato per le operazioni effettuate nel 2020 la percentuale di compensazione del 6% fissata dal precedente DM 27 agosto 2019, sono ora tenuti a operare

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