Revocabile il pagamento eseguito dal terzo per delegazione
Il mezzo anormale di pagamento è idoneo a ledere la par condicio creditorum
La nozione di “mezzo anormale di pagamento” ai fini della revocatoria fallimentare, di cui all’art. 67 comma 1 n. 2 del RD 267/42, si polarizza sugli strumenti comunemente accettati nella pratica commerciale considerata rispetto ad un dato periodo temporale e ad una data zona di mercato (Cass. n. 25725/2019).
Sono considerati “mezzi normali di pagamento”, ad esempio, i vaglia cambiari, gli assegni circolari e bancari (Cass. n. 15691/2011), compresi quelli post-datati (Cass. nn. 4265/2016, 2916/2016, 3471/2011).
Sono qualificabili come “mezzi anormali di pagamento”: la delegazione di pagamento (Cass. nn. 5890/2021 e 25928/2015), la “datio in solutum” (Cass. nn. 3673/2018, 3581/2011), la cessione di credito con funzione solutoria (Cass. nn.
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