Procedure di assistenza per il recupero delle accise senza doppia imposizione
In caso di doppia imposizione può essere rifiutata la domanda dello Stato richiedente
La direttiva 2010/24/Ue disciplina l’assistenza reciproca fra Stati membri in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e altre imposte, fra le quali le accise.
Un principio fondamentale previsto dalla citata direttiva è quello, contenuto nell’art. 12, secondo cui il credito formatosi nel Paese richiedente assistenza è direttamente riconosciuto nel Paese adito. Detta ripartizione è espressione del principio della fiducia reciproca tra le autorità nazionali degli Stati membri dell’Ue.
In materia di accise, di conseguenza, l’autorità dal Paese adito non può mettere in discussione la valutazione relativa al luogo in cui il bene sottoposto ad accisa è stato immesso in consumo: siffatta considerazione, infatti, fa parte dell’oggetto del credito di cui è domandato
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