Dimostrazione della non fallibilità dell’impresa senza obbligo di bilancio
L’onere probatorio grava sul debitore e può essere assolto in sede pre-fallimentare solo con una documentazione sostanzialmente equivalente
Ai sensi dell’art. 1 del RD 267/42 la dimostrazione dei tre parametri dimensionali di non fallibilità – il cui possesso congiunto esclude l’imprenditore commerciale dalla procedura – grava sul debitore, cui compete l’onere di fornire la prova dei propri requisiti di non fallibilità, intesi come fatti impeditivi alla dichiarazione di fallimento. Pertanto, in ipotesi di mancato deposito da parte dell’imprenditore dei bilanci o della documentazione contabile necessaria e (ove gli elementi probatori dedotti dalle parti, o quelli acquisiti d’ufficio, non siano sufficienti a fornire la dimostrazione dell’insussistenza dei requisiti dimensionali), permanendo l’incertezza, il debitore potrà essere sottoposto alla procedura concorsuale.
Da ciò consegue che tutti ...
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