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Il patto parasociale non salva l’esenzione dall’imposta sulle donazioni

La Cassazione si è espressa in tal senso in un caso di trasferimento di quote di spa in parti uguali ai tre figli mediante patto di famiglia

/ Anita MAURO

Giovedì, 11 marzo 2021

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Nel caso in cui, mediante patto di famiglia, il disponente trasferisca “separatamente ed in parti uguali” una quota di maggioranza del capitale di una spa (pari a 75%) ai suoi tre figli, non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, atteso che nessuno dei tre beneficiari acquista il “controllo” ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. c c.c., neppure se i figli, il giorno successivo alla stipula del patto di famiglia, stipulano un patto parasociale in cui si impegnano ad assumere all’unanimità qualsiasi decisione relativa all’ordinaria o straordinaria amministrazione e qualsiasi decisione.
Questo principio è desumibile dalla lettura

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