Il patto parasociale non salva l’esenzione dall’imposta sulle donazioni
La Cassazione si è espressa in tal senso in un caso di trasferimento di quote di spa in parti uguali ai tre figli mediante patto di famiglia
Nel caso in cui, mediante patto di famiglia, il disponente trasferisca “separatamente ed in parti uguali” una quota di maggioranza del capitale di una spa (pari a 75%) ai suoi tre figli, non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, atteso che nessuno dei tre beneficiari acquista il “controllo” ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. c c.c., neppure se i figli, il giorno successivo alla stipula del patto di famiglia, stipulano un patto parasociale in cui si impegnano ad assumere all’unanimità qualsiasi decisione relativa all’ordinaria o straordinaria amministrazione e qualsiasi decisione.
Questo principio è desumibile dalla lettura
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