Rilevanti le operazioni verso la branch se la casa madre aderisce al Gruppo IVA
Confermato il principio per cui l’unitarietà del Gruppo IVA prevale su quella tra sede principale e stabile organizzazione
La sede principale di una società, aderente a un Gruppo IVA, situata in uno Stato membro e la sua succursale in un altro Stato membro devono essere considerate soggetti passivi IVA distinti, con la conseguenza che i servizi forniti dalla casa madre alla succursale sono rilevanti ai fini dell’imposta.
È questo il principio confermato dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza pubblicata ieri, relativa alla causa C-812/19 (Danske Bank).
A distanza di circa sette anni dal noto caso Skandia (causa C-7/13 del 17 settembre 2014), i giudici comunitari tornano quindi a pronunciarsi sui rapporti tra stabile organizzazione e casa madre nell’ipotesi in cui uno dei due soggetti faccia parte di un Gruppo IVA.
Con la sentenza Skandia la Corte ha affermato che devono considerarsi rilevanti ai fini
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