Quote di ammortamento deducibili anche senza annotazione nei registri
A richiesta il contribuente deve comunque poter fornire gli stessi dati che sarebbe stato necessario riportare nel registro dei beni ammortizzabili
Con l’ordinanza n. 7449, depositata ieri, la Cassazione ha riconosciuto la deducibilità delle quote di ammortamento anche in assenza di annotazione sui registri contabili, a condizione che il contribuente sia comunque in grado di fornire gli stessi dati che sarebbe stato necessario riportare nel registro dei beni ammortizzabili.
La pronuncia interessa un consorzio costituito in forma di società cooperativa a responsabilità limitata al quale veniva, tra l’altro, contestata la deduzione di quote di ammortamento in quanto non compiutamente contabilizzate.
Nel giudizio di secondo grado era stata riconosciuta la deduzione degli ammortamenti poiché l’esistenza degli stessi era stata comunque documentata dal consorzio con schede riepilogative per ciascun gruppo di immobilizzazioni ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41