Nuovi codici tributo per i versamenti parziali dopo i controlli automatizzati
Con la risoluzione n. 20 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito 26 codici tributo per consentire il versamento, con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/1997, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600/1973.
I codici – da “984D” a “999D”, da “901F” a “910F” – sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario
della comunicazione inviata ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600/1973, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente richiesto. I codici tributo riguardano, tra gli altri, il credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici r quello per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione.
Il modello F24 deve essere predisposto in modo che i codici istituiti siano esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.
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