Per l’omessa fatturazione non basta l’esecuzione del servizio
Va provato l’avvenuto incasso o l’intenzione del prestatore di sottrarsi agli adempimenti
In merito al momento di effettuazione ai fini IVA delle prestazioni di servizi, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente richiamato i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 8059/2016 (risposte a interpello nn. 579/2021 e 666/2021).
Ai sensi dell’art. 6 comma 3 del DPR 633/72, le prestazioni di servizi si considerano effettuate, di regola, “all’atto del pagamento del corrispettivo”. Inoltre, ai sensi del successivo comma 5, la relativa imposta diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate. Sulla base della normativa Ue, tuttavia, le Sezioni Unite hanno sancito che occorre distinguere fra:
- fatto generatore dell’imposta, “evento che costituisce la scaturigine dell’obbligazione tributaria ...
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