Super ACE con riduzioni nei gruppi di società
Rimangono più questioni irrisolte sul computo del limite massimo di 5 milioni, da parametrare alla singola società o all’apporto effettuato
La concreta applicazione della “super ACE” nei gruppi ha ancora molti punti scoperti, visto lo scarno articolato dell’art. 19 del DL 73/2021.
I punti maggiormente critici sono rappresentati dalla valutazione della disciplina anti abuso contenuta nell’art. 10 del DM 3 agosto 2017 e dal computo del limite massimo degli incrementi agevolabili, fissato in 5 milioni di euro.
Per quanto riguarda il primo aspetto, un punto di riferimento potrebbe essere la circ. Agenzia delle Entrate n. 21/2015, e in particolare la parte (§ 1) dedicata alla (mai entrata in vigore per incompatibilità con la normativa comunitaria) maggiorazione del 40% per le società neo quotate.
La norma (art. 1 comma 2-bis del DL 201/2011) intendeva agevolare “la variazione in aumento del capitale proprio
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