Sospensione degli ammortamenti con effetti negativi prodotti dalla pandemia
Le ragioni che hanno indotto alla sospensione devono essere indicate nella Nota integrativa
L’art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito consente, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
La società può, quindi, scegliere la misura dell’ammortamento da imputare a Conto economico, attestandosi anche a un livello inferiore al 100%.
Il documento interpretativo OIC 9 (rilasciato in bozza il 25 gennaio 2021 e non ancora pubblicato nella versione definitiva) ha sottolineato che la scelta in merito alla quota di ammortamento che la società decide di non effettuare deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società ad applicare la deroga, le quali devono essere indicate ...
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