Modificabile la proposta di concordato fallimentare
La proposta non deve rivolgersi ai soli creditori già ammessi al passivo
Al contrario di quanto previsto in materia di concordato preventivo, nessuna norma prevede espressamente la possibilità di modificare la proposta di concordato fallimentare dopo la sua presentazione. In generale, detta emendabilità appare ammessa dalla giurisprudenza, seppure con diverse sfumature e, talvolta, incidentalmente in relazione, ad esempio, alla possibilità di migliorare le proposte formulate in caso di comparazione con proposte concorrenti, ovvero agli effetti dell’omologa in ipotesi di proposta di concordato, sottoscritta dal debitore e dall’assuntore e successivamente modificata. Lo stesso dicasi per la dottrina, parte della quale ne ha addirittura ammesso la modificabilità (se in melius) anche dopo il voto dei creditori, circoscrivendo la possibilità di modifiche
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