Nella fusione la volontà dell’assemblea degli obbligazionisti prevale su quella del singolo
La richiesta di procedere nonostante l’opposizione ha natura cautelare in corso di causa
La richiesta delle società coinvolte in una fusione di procedere nonostante l’opposizione di un singolo creditore (obbligazionista) si effettua in un procedimento di natura cautelare in corso di causa c.d. a parti invertite. L’approvazione della fusione da parte dell’assemblea degli obbligazionisti preclude ogni valutazione giudiziaria in ordine alla pericolosità dell’operazione per l’interesse dei creditori obbligazionisti, privando il singolo obbligazionista della legittimazione a opporsi e a ulteriormente ostacolare il compimento dell’operazione.
Ad affermarlo è il Tribunale di Milano in un’ordinanza del 21 agosto 2020.
L’opposizione alla fusione ex art. 2503 c.c. – osserva innanzitutto il giudice milanese – ha natura di giudizio contenzioso ...
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