Non si ha bancarotta fraudolenta con mera mancanza delle scritture contabili
L’imprenditore deve giustificare la destinazione delle somme prelevate
La mancanza dei libri e delle scritture contabili può integrare alternativamente la bancarotta semplice ovvero la bancarotta fraudolenta documentale, a seconda dell’elemento soggettivo che ha mosso l’imprenditore o l’amministratore. In particolare, la mancanza della documentazione richiesta dovrà essere ricondotta all’ipotesi criminosa della bancarotta semplice, qualora sia assente o insufficiente l’accertamento in ordine allo scopo eventualmente propostosi dall’agente e in ordine all’oggettiva finalizzazione di tale carenza.
Così argomentando, la sentenza n. 13059 della Cassazione, depositata ieri, ha annullato con rinvio la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 comma 1 lett. b) del RD 267/42) relativamente a un caso di occultamento
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