Equivalenza contabile solo quantitativa per il patrimonio netto nella fusione inversa
Il principio non riguarda la qualificazione delle voci di patrimonio netto della società risultante dalla fusione
Nelle fusioni per incorporazione, la composizione fiscale del patrimonio netto post fusione della società incorporante è data anzitutto dalla composizione fiscale del patrimonio netto ante fusione della società medesima.
In assenza di avanzi di fusione da annullamento o da concambio e/o di aumenti di capitale sociale finalizzati al concambio dei soci delle società incorporate, il patrimonio netto post fusione della società incorporante rimane infatti il medesimo che risultava ante fusione e conseguentemente rimane la medesima anche la sua composizione fiscale.
L’unica eccezione a questa perfetta “identità fiscale di base” si ha nel caso in cui nel patrimonio della società incorporata siano presenti riserve in sospensione di imposta per le quali la sospensione viene meno (con
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