Riconoscimento sportivo nullo in assenza di attività sportiva e didattica
L’iscrizione nel Registro CONI richiede lo svolgimento congiunto di entrambe le attività
Ai sodalizi sportivi sarà preclusa la permanenza nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI qualora non siano in grado di dimostrare l’esercizio congiunto di attività sia sportive che didattiche.
Tale principio, che rischia di scatenare uno tsunami nel mondo sportivo dilettantistico, è previsto dalla decisione n. 29/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport dello scorso 29 marzo, il quale, a Sezioni Unite, ha respinto il ricorso di un’associazione sportiva dilettantistica avverso la cancellazione della stessa dal menzionato Registro.
Ai sensi dell’art. 90, comma 18 della L. 289/02 le associazioni e società sportive dilettantistiche, per essere considerate come tali, devono costituirsi con atto scritto, prevedendo nello statuto una serie
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