Realizzo controllato per i conferimenti di partecipazioni qualificate in nuda proprietà
L’Agenzia ritiene questi conferimenti non esclusi a priori dall’ambito di applicazione del regime di cui all’art. 177 comma 2-bis del TUIR
Il conferimento della nuda proprietà di partecipazioni non è escluso a priori dall’ambito di applicazione del regime fiscale di “realizzo controllato”, di cui al comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR.
Questa è la conclusione più interessante cui perviene la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 238, pubblicata ieri.
Il regime di “realizzo controllato”, di cui al comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR, può trovare applicazione se le partecipazioni oggetto di conferimento “rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati
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