Ravvedimento sul reverse charge con pagamento della sola sanzione
Non serve emettere la nota di variazione, comunque la detrazione è salva
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 301 pubblicata ieri, afferma che, in caso di erronea fatturazione senza IVA ritenendo per errore sussistente il regime del reverse charge, il ravvedimento operoso si perfeziona con il versamento della sola sanzione fissa minima pari a 250 euro, senza, quindi, la necessità di regolarizzare materialmente l’operazione emettendo le apposite note di variazione.
È opportuno riepilogare brevemente i tratti salienti del regime sanzionatorio in caso di errori nel reverse charge.
Laddove il cedente/prestatore, per errore, ritenga che un’operazione sia soggetta a reverse charge, per cui emetta la fattura senza IVA e il cessionario/committente esegua la doppia annotazione, la sanzione è a carico del cedente/prestatore, e va da 250 ...
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