Saldo attivo di rivalutazione tassato solo in caso di distribuzione ai soci
La norma di comportamento AIDC n. 211 ribadisce che tutti gli altri utilizzi non determinano alcun presupposto d’imposta
Secondo la norma di comportamento AIDC n. 211, le riserve in sospensione d’imposta “tassabili in caso di distribuzione”, o “del secondo gruppo”, tra cui quelle di rivalutazione, sono soggette ad imposizione solo e unicamente se attribuite ai soci. L’utilizzo di tali riserve in qualunque ipotesi diversa dalla attribuzione ai soci non comporta, invece, l’emersione di reddito imponibile, né in capo alla società né in capo ai soci.
La norma di comportamento evidenzia che lo stesso legislatore, nella formulazione dell’art. 13 comma 3 della L. 342/2000, ha individuato il presupposto impositivo nella distribuzione della riserva di rivalutazione in sospensione di imposta (è tale la riserva costituita a fronte della rivalutazione “fiscale”,
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