Tassato il finanziamento enunciato nella delibera di aumento di capitale
Secondo la Cassazione è sufficiente il richiamo alla situazione patrimoniale allegata
In forza dell’art. 22 del DPR 131/86, se in un atto da registrare sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti, l’imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate. Ne consegue che va assoggettato a imposta di registro del 3% il finanziamento soci, già inserito tra le poste passive del bilancio, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione, mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, e ciò a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento medesimo.
Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 11276, depositata ieri.
La pronuncia riguarda la tassazione indiretta, ...
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