Esonero ampio dagli obblighi di fatturazione per istituti bancari e finanziari
Tra le operazioni esonerate dall’emissione della fattura rientrano tutti i servizi resi da istituti di credito e società finanziarie
Nell’ambito dei rapporti con società finanziarie o istituti bancari può accadere che, a fronte di prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA, non venga emesso alcun documento che certifichi l’operazione.
La fattispecie, in termini di documentazione dei corrispettivi, è disciplinata dall’art. 22 comma 1 n. 5 del DPR 633/72 e dall’art. 2 comma 1 lett. m) del DPR 696/96.
L’art. 22 del DPR 633/72 contempla le ipotesi di esonero dall’emissione della fattura. Si tratta di esoneri che, in linea generale, posseggono natura oggettiva, dispensando dall’adempimento non l’intera attività economica posta in essere dal soggetto passivo, ma solo particolari operazioni specificamente individuate dalla norma citata.
Il n. 5 dell’art. 22 in esame stabilisce ...