Omologazione forzata anche con il rifiuto espresso dell’Erario
La direttiva 1023/2019, che contempla la «relative priority rule», deve essere recepita entro il 2022
Con una motivazione articolata e per molti versi convincente, il Tribunale di Teramo del 19 aprile 2021 ha preso posizione, in materia di cram down fiscale, a favore della tesi c.d. “estensiva”, che lo ritiene applicabile anche quando le Pubbliche Amministrazioni espressamente bocciano il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR). La pronuncia in parola, peraltro, tocca in maniera argomentata anche altri temi contermini, in parte già oggetto di disamina (si veda “Cram down per il diniego espresso anche nel concordato fallimentare” 30 aprile 2021).
Si tratta, si ricorda, della novità introdotta con l’art. 3 commi 1-bis e 1-ter del DL 125/2020, in merito al potere-dovere del tribunale di omologare il concordato preventivo e l’ADR
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41