Alle Sezioni Unite la questione della rilevabilità della nullità della CTU
Occorre decidere se sia rilevabile d’ufficio o se vada eccepita dalla parte interessata
L’art. 7, comma 2 del DLgs. n. 546/92, consente al giudice tributario di disporre una consulenza tecnica, in presenza di “elementi conoscitivi di particolare complessità”, in pratica quando il collegio si ritiene non idoneo ad affrontare adeguatamente una questione, laddove occorrono speciali conoscenze di tipo extragiuridico, ovvero appositi strumenti, nella prospettiva di rilevare e/o apprezzare gli elementi necessari (e indispensabili) al giudizio.
La consulenza tecnica d’ufficio si estrinseca in un mezzo istruttorio e non in una prova vera e propria e quindi le parti non sono esonerate dall’onus probandi, distribuito secondo le ordinarie regole.
In tale orbita, non è più univoco, ma largamente maggioritario, l’indirizzo secondo cui tutte le ipotesi di ...
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