Diritto al rimborso dell’indebito versamento alla Gestione commercianti con prescrizione decennale
Con la circolare n. 75 pubblicata ieri l’INPS fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 2033 c.c. alle ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle Gestioni. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per la gestione dei rimborsi relativamente agli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione.
L’Istituto ricorda che i contributi disciplinati dalla L. 613/1966, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all’assicurato o ai suoi aventi causa. In nessun caso, dunque, la contribuzione indebitamente versata alle Gestioni autonome può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai predetti lavoratori autonomi.
A tal fine, si precisa che le ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi – che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle Gestioni – sono qualificabili come indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 del c.c.
Di conseguenza, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soggiace all’ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall’art. 2946 del c.c., valido per tutti i diritti per i quali, come per il caso del diritto alla restituzione dell’indebito, non sia stabilito espressamente dalla legge un termine più breve o l’imprescrittibilità.
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