Contratto concluso dall’amministratore annullabile con conflitto di interessi
Occorre però il concreto accertamento di interessi incompatibili e potenzialmente dannosi
Una recente sentenza del Tribunale di Torino, la n. 1294 del 16 marzo scorso, si sofferma sulla disciplina dettata dall’art. 2475-ter comma 1 c.c., ai sensi del quale i contratti conclusi dagli amministratori di srl che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Norma che traspone in ambito societario il principio generale dell’annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato (art. 1394 c.c.).
Si tratta di una previsione destinata a operare in caso di atti compiuti da amministratori unici, da amministratori delegati muniti del potere di rappresentanza, ...
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