Restituzione al soggetto erogatore di somme assoggettate a tassazione con dubbi
Tali somme, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili
Con l’art. 150 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), è stato risolto il problema della restituzione al soggetto erogatore delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti che in base all’art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR, doveva avvenire al lordo delle imposte applicate, fatto salvo il recupero delle imposte subite (e non più dovute) da parte del sostituito, mediante la fruizione di un onere deducibile o la richiesta di rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo i criteri che sono stati definiti con il DM 5 aprile 2016.
Attraverso l’introduzione del comma 2-bis nell’art. 10 del TUIR, è stato previsto che queste somme, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita ...