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Al via il recupero della decontribuzione sud per le agenzie di somministrazione

/ REDAZIONE

Venerdì, 14 maggio 2021

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Con il messaggio n. 1914 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni operative alle agenzie di somministrazione che intendono recuperare le eventuali quote dell’esonero ex art. 27 del DL 104/2020 e art. 1 commi 161 ss. della L. 178/2020, c.d. “Decontribuzione sud”, non fruite in base alle indicazioni dettate dallo stesso Istituto con il messaggio n. 72/2021 e con la circ. n. 33/2021.

Si ricorda che con i due suddetti provvedimenti l’INPS aveva precisato che l’esonero non era riconoscibile se il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, risultava formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una Regione diversa da quelle ammesse allo sgravio. Ciò in quanto, come affermava l’INPS, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rilevava la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.

Successivamente, con il messaggio 1361/2021, l’Istituto ha rivisto il suo orientamento, affermando che, ai fini dell’applicazione dell’esonero, a rilevare è la sede dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione (si veda “Non va restituita la decontribuzione fruita da agenzie di somministrazione del Sud” del 2 aprile 2021).

Ciò premesso, le agenzie di somministrazione possono recuperare, per i rapporti di lavoro intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle Regioni del sud (ammesse allo sgravio), le eventuali quote di decontribuzione relative alle mensilità pregresse, valorizzando all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “Incentivo”, l’elemento “ImportoArrIncentivo” e indicando gli importi dell’esonero per il periodo che va da ottobre 2020 a marzo 2021.

Il recupero potrà essere effettuato attraverso i flussi UniEmens di competenza delle mensilità di aprile 2021 a giugno 2021.

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