La distruzione della fattura può desumersi dal ritrovamento della copia
La Cassazione, nella sentenza n. 18380/2021, ha precisato che il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000, presuppone l’istituzione della documentazione contabile, oltre che la produzione di un reddito, e, pertanto, non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall’art. 9 comma 1 del DLgs. 471/1997.
Oggetto di occultamento e distruzione, quali scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, possono essere non solo i registri, ma anche, in particolare, le fatture; e rilevano tanto quelle emesse dal contribuente verso terzi, quanto quelle emesse da terzi e ricevute dal contribuente. Infatti, la conservazione delle fatture è imposta ai fini fiscali dagli artt. 39 comma 3 del DPR 633/72 e 22 del DPR 600/73, oltre che, a fini civilistici, dall’art. 2214 comma 2 c.c.
Poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di questi presso il terzo destinatario dell’atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento.
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