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IMPRESA

Il giudizio sul rendiconto di gestione non riguarda l’amministratore giudiziario

Condotte negligenti possono risultare ma non sono motivo per la mancata approvazione del conto

/ Stefano COMELLINI

Mercoledì, 19 maggio 2021

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In materia di misure di prevenzione patrimoniali, il giudizio sul rendiconto della gestione (art. 43 del DLgs. 159/2011) non riguarda la, eventuale, responsabilità dell’amministratore giudiziario, bensì la verifica, anche sulla base delle contestazioni delle parti, delle voci inserite nel conto, sicché, ove il giudice ravvisi irregolarità o profili di incompletezza, lo stesso non può limitarsi a non approvare il rendiconto, ma deve invitare l’amministratore, con ordinanza esecutiva, alle necessarie modifiche o integrazioni.

Il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 19669 depositata ieri.

Il ricorso dell’amministratore giudiziario aveva ad oggetto la decisione del giudice territoriale di non approvare il

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