Il giudizio sul rendiconto di gestione non riguarda l’amministratore giudiziario
Condotte negligenti possono risultare ma non sono motivo per la mancata approvazione del conto
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, il giudizio sul rendiconto della gestione (art. 43 del DLgs. 159/2011) non riguarda la, eventuale, responsabilità dell’amministratore giudiziario, bensì la verifica, anche sulla base delle contestazioni delle parti, delle voci inserite nel conto, sicché, ove il giudice ravvisi irregolarità o profili di incompletezza, lo stesso non può limitarsi a non approvare il rendiconto, ma deve invitare l’amministratore, con ordinanza esecutiva, alle necessarie modifiche o integrazioni.
Il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 19669 depositata ieri.
Il ricorso dell’amministratore giudiziario aveva ad oggetto la decisione del giudice territoriale di non approvare il
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