Sindaci in prima linea sulla rivalutazione dei beni di impresa
Nella relazione al bilancio devono illustrare i criteri seguiti dagli amministratori e attestare che la rivalutazione non eccede il limite
L’art. 110 del DL 104/2020 (cosiddetto decreto “Agosto”, conv. L. 126/2020) ha reintrodotto la possibilità per le imprese di rivalutare, nel bilancio 2020, le immobilizzazioni materiali, immateriali e le partecipazioni di controllo e collegamento. Rispetto alle precedenti leggi in materia, due sono le principali novità che rendono l’attuale rivalutazione particolarmente appetibile: la possibilità di operarla ai soli fini civilistici o anche con valenza fiscale (mediante assolvimento di un’imposta sostitutiva del 3%) e quella di effettuare la rivalutazione per singolo bene e non necessariamente con riferimento all’intera “categoria omogenea” ex DM 162/2001. Detti vantaggi, unitamente all’esigenza di patrimonializzazione delle società generatasi
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