La STP può assumere la qualifica di società benefit
L’Ordine competente deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti previsti per la STP
Con il Pronto Ordini n. 77 del 12 maggio 2021 il CNDCEC non ha escluso la possibilità che la STP assuma anche la qualifica di società benefit, costituendosi direttamente come STP società benefit ovvero modificando in seguito il proprio atto costitutivo.
In ogni caso l’Ordine competente per l’iscrizione della STP nella sezione speciale dell’Albo dovrà verificare che ricorrano o risultino dall’atto costitutivo i requisiti di cui all’art. 10 della L. 183/2011, ossia i requisiti che connotano la STP, che andranno ad aggiungersi a quelli di cui alla disciplina dettata dall’art. 1 commi 376-384 della L. 208/2015 per le società benefit in relazione ai profili dell’operatività, della trasparenza e della pubblicità.
In merito all’operatività, il CNDCEC sottolinea ...
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