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Senza versamento del contributo forfetario inammissibile l’istanza di emersione del lavoro

/ REDAZIONE

Sabato, 29 maggio 2021

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Con la circolare n. 79 pubblicata nella tarda serata di ieri, l’INPS ha fornito indicazioni sul contributo forfetario ex art. 103 del DL 34/2020. Il documento di prassi comprende anche istruzioni sugli adempimenti informativi e contributivi per i periodi per i quali non è dovuto il contributo forfetario e alla contribuzione dovuta nel caso di inammissibilità della domanda o di rigetto dell’istanza.

Si ricorda che l’art. 103 del DL 34/2020 ha previsto, per i datori di lavoro la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o extracomunitari. I datori di lavoro interessati hanno potuto inoltrare l’istanza di emersione a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 15 agosto 2020.

Il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo forfettario per le somme da lui dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Il mancato versamento del contributo forfetario di 500 euro e del contributo previsto dal DM 7 luglio 2020 comportano l’inammissibilità dell’istanza e/o il mancato accoglimento.

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