Numerazione e bollatura per il registro dei volontari
Gli enti del Terzo settore che si avvalgono dell’opera dei volontari devono tenere un apposito registro in cui iscrivere i volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale (art. 17 comma 1 del DLgs. 117/2017).
Per la tenuta del registro, in assenza di indicazioni precise, è stata sostenuta l’applicabilità del DM 14 febbraio 1992, emanato in attuazione dell’art. 4 della L. 266/91 (Legge quadro sul volontariato), che prescrive gli obblighi di numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina nonché l’apposizione della dichiarazione, da parte dell’Autorità che ha bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse.
Con la nota n. 7180, pubblicata ieri, il Ministero del Lavoro ha precisato che tale decreto non è stato abrogato dal codice del Terzo settore e che, in attesa di ulteriori provvedimenti attuativi, restano confermate le modalità di tenuta ivi indicate.
Infatti, sebbene il codice del Terzo settore non preveda espressamente l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, non significa che tali adempimenti non siano più necessari: la loro previsione è contenuta nelle disposizioni di attuazione dell’obbligo assicurativo (art. 18 comma 2 del DLgs. 117/2017), che è tuttora in essere e che, anzi, viene esteso a tutti gli enti del Terzo settore unitamente alla possibilità di avvalersi di volontari.
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