Occultamento di documenti contabili possibile anche con controlli incrociati sui clienti dell’azienda
La sentenza n. 21062 della Corte di Cassazione, depositata ieri, ritiene che possa essere integrato il reato di occultamento di documenti contabili laddove il reddito sia stato ricostruito attraverso controlli incrociati sui clienti dell’azienda per le prestazioni eseguite e non in base alla documentazione prodotta dal contribuente.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza sul delitto ex art. 10 del DLgs. 74/2000, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili non deve, infatti, essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante (Cass. n. 41683/2018).
In altre parole – ribadisce la pronuncia in commento – il fatto illecito sussiste quando vi sia un elevato grado di difficoltà di ricostruire il reale volume degli affari o dei redditi, avuto riguardo esclusivamente alla situazione interna dell’azienda, nonché quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante.
Il reato non è configurabile solo quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore interessato, perché in tal caso manca la necessaria offensività della condotta.
Ciò in quanto il bene giuridico tutelato da tale fattispecie è l’interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente e la sanzione è collegata all’obbligo di non sottrarre all’accertamento le scritture e i documenti obbligatori.
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