Diritto al compenso per il ragioniere che tiene la contabilità aziendale e redige le dichiarazioni fiscali
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15004 di ieri, che conferma il proprio orientamento, ha affermato che il ragioniere che custodisce e mantiene in ordine i libri contabili del cliente, appronta il bilancio, la dichiarazione IVA, la dichiarazione dei redditi e quella del sostituto d’imposta ha diritto al compenso per le prestazioni effettuate, in quanto tali attività non sono riservate ai soggetti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili (così già Cass. 28 marzo 2019 n. 8683, 11 giugno 2010 n. 14085, 16 gennaio 2013 n. 953).
L’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo, infatti, causa la nullità del contratto tra professionista e cliente (ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c.) solo se la prestazione espletata dal professionista rientra nelle attività riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale.
Tra le attività riservate agli iscritti non rientrano quelle di cui all’art. 1 comma 4 DLgs. n. 139/2005 (per cui è riconosciuta competenza tecnica agli iscritti nella Sezione B dell’Albo), che sono attività caratteristiche della professione, ma non esclusive, per le quali vige il principio di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi.
L’esercizio di attività di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, peraltro, potrebbe determinare la consumazione di un illecito penale, quando siano svolte da soggetto non abilitato “con modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse dallo stesso provenienti, le apparenze dell’attività professionale svolta da esperto contabile regolarmente abilitato” (così Cass. SS.UU. n. 11545/2012).
Da ciò, tuttavia, non può trarsi che l’effettuazione di tali prestazioni da parte di un soggetto non iscritto all’Albo determini la nullità del contratto d’opera professionale, trattandosi di attività non riservate agli iscritti e non essendovi, nel caso di specie, alcuna prova circa il fatto che il ragioniere avesse creato l’apparenza dell’iscrizione.
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