Autoricicla l’esecutore testamentario che si appropria delle somme ricevute
Per integrare il reato è sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo a ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza
Ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio delineato dall’art. 648-ter.1 c.p. non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo a ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza.
Inoltre, tale fattispecie non esclude che le operazioni di ostacolo possano essere riferibili allo stesso soggetto laddove ci si trovi dinanzi a una filiera di carattere “dinamico” concretamente idonea a rendere, tramite la successione delle operazioni, più difficile l’identificazione della provenienza
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