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Esenti IVA i servizi alle società di gestione di fondi comuni di investimento

/ REDAZIONE

Venerdì, 18 giugno 2021

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Le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento rientrano nell’esenzione IVA prevista dall’art. 135 paragrafo 1 lett. g) della direttiva 2006/112/Ce purché presentino un nesso intrinseco con la gestione dei fondi medesimi e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi, ancorché non siano interamente esternalizzate.
È quanto sancito dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza di ieri, relativa alle cause riunite C-58/20 e C-59/20.

Pur ricordando che la norma di cui all’art. 135 lett. g) della direttiva, che esenta da IVA la gestione di fondi comuni d’investimento come definiti dagli Stati membri, deve essere interpretata restrittivamente, la Corte ha riconosciuto la possibilità di applicare il regime di esenzione IVA anche alle seguenti prestazioni rese da soggetti terzi alle società di gestione:
- servizi di amministrazione e di contabilità, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dal fondo dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale;
- concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato esclusivamente per effettuare i calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni.

Ai fini dell’esenzione occorre però che tali prestazioni formino un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione dei fondi comuni d’investimento.

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