Con assunzioni contestuali sanzione unica per omessa verifica del casellario
Sanzione da applicare invece per ciascun lavoratore ai datori che non richiedono il certificato se chi opera con minori è assunto in momenti diversi
La sanzione prevista per chi non richiede il certificato del casellario giudiziale relativamente a dipendenti da adibire a lavori che comportino contatti diretti e regolari con minori va applicata una sola volta se le assunzioni avvengono contestualmente.
Questo è quanto emerge dalla nota n. 967/2021 con la quale l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito al proprio personale chiarimenti in merito ai criteri da adottare nell’applicazione del trattamento sanzionatorio previsto per la violazione dell’art. 25-bis del DPR 313/2002.
Tale disposizione è stata introdotta con l’art. 2 del DLgs. 39/2014 al fine di garantire una maggiore tutela nei confronti dei minori, attraverso un adempimento ad hoc, che mira a verificare l’esistenza di specifici precedenti (prostituzione
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