Adeguata verifica da parte di terzi con attestazione
All’attestazione dovrà essere allegata copia della documentazione acquisita e le informazioni richieste e ricevute in sede di assolvimento dell’obbligo
L’art. 27 del DLgs. 231/2007 è dedicato alle modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi. A tal proposito, si ricorda che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti nei casi in cui venga fornita idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell’ambito di un rapporto continuativo o dell’esecuzione di una prestazione professionale, ovvero del compimento di un’operazione occasionale. Rimane, peraltro, ferma la responsabilità del soggetto destinatario, qualora intenda avvalersi di “terzi” ai fini dell’adeguata verifica. In tali casi, pertanto, dovrà valutare sia l’idoneità sia la veridicità dell’attestazione e dei documenti ricevuti.
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41