Spetta al fiduciante la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno
In capo alla fiduciaria residua l’esercizio dei poteri amministrativi nei limiti del mandato conferito
La Corte d’Appello di Milano, con provvedimento del 16 ottobre 2020, è intervenuta sul tema dibattuto della natura dell’intestazione fiduciaria di quote a favore di una società di cui alla L. 1966/39, al fine di determinare chi, tra fiduciante e fiduciaria amministratrice delle quote di una società, sia il soggetto legittimato ad agire ex art. 2395 c.c. per il risarcimento del danno sofferto in conseguenza di investimenti basati su documenti riportanti informazioni non veritiere e/o incomplete e/o ingannevoli.
Sulla natura dell’intestazione di quote ad una società fiduciaria si registrano due orientamenti giurisprudenziali: secondo una prima ricostruzione, l’intestazione in questione realizzerebbe un modello di fiducia di tipo germanistico, in quanto non presuppone il
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