L’impresa distaccataria è il datore di lavoro «effettivo»
Irrilevante, nell’interpretazione dell’art. 15 del modello OCSE, il mantenimento della persona alle dipendenze formali del distaccante
Nella recente risposta a interpello n. 458/2021 dell’Agenzia delle Entrate, riferita al personale in remote working a causa dell’emergenza COVID-19, l’Agenzia delle Entrate affronta incidentalmente un tema di notevole importanza per i gruppi articolati su base internazionale, rappresentato dal regime del distacco di personale nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Il caso, come si ricorderà, riguarda alcuni soggetti assunti dalla capogruppo italiana e distaccati presso le consociate cinesi, i quali hanno lavorato in Italia per conto delle società distaccatarie mantenendo la residenza fiscale in Cina.
Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate sono quelle per cui la tassazione italiana non potrebbe essere evitata né a norma dell’art. 15, § 1, della Convenzione
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