Nuove retribuzioni per l’industria calzaturiera
Ridefiniti i periodi retributivi per gli apprendisti e raddoppiata da 4 a 8 mesi la durata dell’aspettativa non retribuita al termine del periodo di comporto
L’11 giugno Assocalzaturifici e le OO.SS. Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil hanno firmato il rinnovo del CCNL 27 aprile 2017, applicabile ai lavoratori dell’industria delle calzature. La disciplina derivante dal nuovo accordo si applica nel quadriennio 2020/2023 (le modifiche introdotte dall’accordo entrano in vigore dal 1° luglio 2021, fatte salve le diverse decorrenze previste).
Come prima novità si segnala la previsione di nuovi minimi retributivi dal 1° dicembre 2021, dal 1° settembre 2022 e dal 1° luglio 2023. Di seguito si riportano i nuovi valori mensili validi dal 1° dicembre 2021: liv. 8, 2.218,85 euro; liv. 7, 2.072,50 euro; liv. 6, 1.906,55 euro; liv. 5, 1.811,35 euro; liv. 4, 1.744,50 euro; liv. 3S, 1.704,15 euro; liv. 3, 1.667,25 euro; liv. 2S, 1.617,95 euro;
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