Lezioni dei liberi professionisti imponibili ai fini IVA
L’esenzione riguarda le prestazioni rese da scuole o istituti e non può estendersi ai servizi ricevuti
I relatori indipendenti che prestano la propria attività in favore degli Ordini territoriali non possono beneficiare del regime di esenzione IVA previsto, a carattere generale, dall’art. 10 comma 1 n. 20 del DPR 633/72 per le prestazioni di formazione e di aggiornamento professionale rese dal loro committente. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 457 di ieri, riferita al trattamento IVA delle prestazioni di docenza rese dai singoli relatori nei confronti di un Ordine organizzatore di corsi di formazione e simili.
Il regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 comma 1 n. 20 del DPR 633/72 concerne, tra le altre, le prestazioni didattiche di ogni genere, incluse le prestazioni “per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione
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