Sui tempi di asseverazione preventiva per il sismabonus Agenzia fuori strada
L’impostazione risulta del tutto sganciata dalle reali dinamiche procedurali dei lavori edilizi
Come se nulla fosse, nella circ. 25 giugno 2021 n. 7 l’Agenzia delle Entrate prosegue imperterrita nell’affermare che, per l’accesso al sismabonus di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (ivi compreso quando spetta in versione superbonus), occorre che la c.d. “asseverazione preventiva”, con cui il progettista strutturale assevera la classe sismica dell’edificio ante e post lavori, “sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti; per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l’asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.
Si tratta di una posizione che ribadisce quanto già affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate in occasione delle risposte a interpello 24 febbraio 2021 n. 127, 18 marzo 2021 n. 192 e 13 aprile 2021 n. 240.
Quindi, per tutti gli interventi di miglioramento sismico, i cui titoli abilitativi sono stati richiesti prima del 16 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate continua ostinatamente a voler considerare tardiva (con la conseguente impossibilità di beneficiare del sismabonus con le percentuali di detrazione superiori al 50%) l’asseverazione “preventiva” del progettista strutturale prodotta al competente ufficio unico comunale prima dell’inizio dei lavori, ma non contestualmente alla presentazione della SCIA o della richiesta di PdC.
Si è già avuto modo di evidenziare quanto questa impostazione risulti del tutto sganciata dalle reali dinamiche procedurali dei lavori edilizi, tanto è vero che la ratio della modifica apportata dal DM 9 gennaio 2020 al comma 3 dell’art. 3 del DM 58/2017 (che l’Agenzia delle Entrate pretende di considerare “novativa”, invece che meramente “esplicativa” di uno stato di fatto) risiede proprio nella volontà di dissipare i dubbi alimentati dall’Agenzia delle Entrate con il concorso di colpa di una formulazione normativa che, ante modifiche, non teneva conto della fisiologica prassi operativa, tale per cui accade sovente che il progetto strutturale e l’asseverazione ad essa relativa vengano depositati presso lo Sportello Unico Edilizio del competente Comune non già contestualmente alla presentazione della SCIA o della richiesta di PdC, bensì successivamente al rilascio, da parte dell’ufficio del Genio Civile della competente Regione, del nulla osta sul progetto strutturale cui la SCIA o lo stesso PdC restano subordinati ai fini della possibilità di avviare concretamente le opere, ai sensi dell’art. 94 del DPR 380/2001.
Di fronte alla poco commendevole pervicacia dell’Agenzia delle Entrate sul punto, vale però la pena ritornarvi, richiamando quanto puntualmente illustrato dalle linee guida della Commissione istituita dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
In particolare, nella risposta al quesito n. 2 del Parere rilasciato dalla predetta Commissione del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 2 febbraio 2021 (citata con protocollo “RU n. 0031615” anche dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10 marzo 2021 n. 168), si legge che “l’asseverazione del progettista è formulata all’atto del progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima dell’inizio dei lavori”.
Resta dunque un mistero perché l’Agenzia delle Entrate, anche dopo le chiarissime indicazioni della Commissione istituita dal competente Ministero, continui a fingere di non comprendere quanto precede, ossia che “l’asseverazione del progettista”, poiché “è formulata all’atto del progetto”, non deve essere trasmessa al competente sportello comunale all’atto della presentazione della SCIA o della richiesta di PdC, bensì “deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative regionali” (cioè al genio civile), dopodiché “deve essere prodotta prima dell’inizio dei lavori” allo sportello unico comunale presso il quale è stata avviata la pratica edilizia.
Confidiamo che questa traduzione dall’italiano all’italiano possa sortire gli effetti sino ad oggi soltanto sperati.