Manutenzioni straordinarie deliberate prima dell’atto a carico del venditore
L’obbligo di corrispondere le spese condominiali per la manutenzione straordinaria sorge in capo a chi era proprietario alla delibera dall’assemblea
Con l’ordinanza n. 11199/2021, la Cassazione ha enunciato un interessante principio di diritto in tema di condominio e imputazione delle spese, nel caso in cui l’unità immobiliare sia stata alienata in un momento successivo alla delibera, ma prima che le spese fossero effettivamente sostenute.
Il caso deciso dall’ordinanza riguardava il mancato pagamento, da parte di un condomino, delle spese condominiali relative a lavori straordinari di ristrutturazione eseguiti nell’edificio, deliberate dall’assemblea a luglio 2000. Il condomino in questione aveva alienato l’unità immobiliare di sua proprietà dopo la delibera (marzo 2001) e sosteneva di non essere tenuto al pagamento delle spese, posto che queste erano state effettivamente sostenute soltanto dopo la vendita
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