Separazione delle attività secondo la categoria catastale
L’Agenzia ribadisce l’impossibilità di una divisione che tenga conto soltanto del regime IVA delle operazioni
Con la risposta a interpello n. 471, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate, sono ribadite le condizioni in base alle quali è possibile la separazione delle attività ai fini IVA nel settore immobiliare.
L’Amministrazione finanziaria, in conformità con la formulazione letterale dell’art. 36 comma 3 del DPR 633/72, riconferma che, per poter essere separate, le attività devono essere tra loro distinte e obiettivamente autonome.
Ciò si traduce, nell’ambito immobiliare, in un criterio di separazione basato “non solo sul regime IVA (esenzione o imponibilità) applicato all’operazione, ma anche sulla categoria catastale del fabbricato (abitativo ovvero diverso dall’abitativo)”, in coerenza con la circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2013.
Sono, così, ulteriormente ...
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