Limiti all’esercizio abusivo della consulenza del lavoro nelle piccole imprese
È possibile, in alcune ipotesi, delegare gli adempimenti in materia del lavoro a proprie cooperative
La normativa che disciplina la materia dei centri di assistenza fiscale e dei servizi di consulenza del lavoro affidati alle cooperative delle imprese artigiane e delle piccole imprese non consente di ricondurre l’attività di consulenza del lavoro, svolta dai predetti centri, nella fattispecie di reato di esercizio abusivo di una professione previsto dall’art. 348 c.p., non essendo richiesta per tale attività l’iscrizione all’Albo speciale dei consulenti del lavoro.
Tale affermazione si trova nella sentenza n. 26294 della Corte di Cassazione, depositata ieri, in cui si accoglie il ricorso di un soggetto che era stato condannato per il reato in questione per aver svolto, in qualità di legale rappresentante di una sas, attività di consulente del lavoro, in particolare occupandosi
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